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Detrazione per interventi di efficienza energetica
Detrazione per interventi di efficienza energetica 65% (ex 55%) o Ecobonus 2018.
La Legge 27/12/2017 n° 205 (Legge di stabilità 2018), con l’art. 1 comma 3 lettera a), ha prorogato la detrazione fino al 31/12/2018 con le seguenti modifiche:
aliquota 65% applicata a
- sistemi solari
- sistemi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
- pompe di calore
- scaldacqua in pompa di calore
- gli impianti autonomi costituiti da caldaie di alta potenza con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
Possiamo ricordare che:
– Dal 15 Agosto 2009 non è più necessario allegare l’Attestato di Certificazione o Qualificazione Energetica nel caso di sostituzione di una vecchia caldaia con una caldaia a condensazione, per ottenere la detrazione del 65%.
– Per le spese relative ad interventi di risparmio energetico sostenute è necessario effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate (da eseguirsi esclusivamente per via telematica), assieme alla comunicazione all’ENEA, per le spese sostenute negli anni 2009, 2010, 2011 e anche per tutto il 2012.
– Non sono “al momento” previsti tetti di spesa a copertura delle richieste di detrazioni fiscali, ma per le spese sostenute nel 2011 e 2012 la detrazione verrà ripartita in 10 anni.
Procedura di attivazione incentivo 50% (ex 36%) per interventi di ristrutturazione edilizia.
La Legge 27/12/2017 n° 205 (Legge di stabilità 2018), con l’art. 1 comma 3 lettera B, ha prorogato la detrazione fino al 31/12/2018. La detrazione 50% è conosciuta anche come Bonus Casa 2018.
Per poter accedere della detrazione del 50%, le spese devono essere obbligatoriamente pagate con bonifico “tracciabile”, da cui risultino:
– causale del versamento
– codice fiscale del beneficiario della detrazione
– numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
L’assenza di questi elementi in fattura preclude l’accesso alla detrazione.
Antecedentemente alle ultime disposizioni, si permetteva al contribuente di integrare il bonifico privo di questi dati, comunicandoli alla banca o alle poste, mentre ora, come indicato da chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, per non perdere il bonus, è permesso al contribuente di rifare il pagamento con un nuovo bonifico bancario o postale in cui indichi correttamente i dati richiesti; quindi dovrà farsi restituire il primo pagamento dall’impresa.
– Dal 14 maggio 2011 è stato abolito l’obbligo di spedire la comunicazione al centro operativo delle Entrate di Pescara, richiesta per il 36%. E’ stato precisato dall’Agenzia delle Entrate, con apposita circolare, che si può avere la detrazione per i lavori iniziati nel 2011 – anche prima del 14 maggio – anche se non è stata inviata la comunicazione, a patto che in Unico e nel 730 siano indicati i dati catastali dell’immobile
– Lo stesso chiarimento ora vale anche per il 50%
– Dal 14 maggio 2011 è stato abolito l’obbligo di indicare in modo distinto il costo della manodopera nelle fatture – dettato a pena di decadenza, almeno per le fatture di saldo lavori. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la soppressione vale anche per le spese fatturate prima di questa data, compresi gli anni precedenti
– La stessa semplificazione ora vale anche per il 50%
– Tra i documenti che il contribuente deve conservare, c’è anche una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000) in cui si indichi la data di inizio lavori e si attesti che gli interventi sono agevolabili anche se non necessitano di titolo abilitativo
– L’Agenzia delle Entrate chiarisce che questa dichiarazione serve solo se, per i lavori, la normativa edilizia non prevede alcun titolo abilitativo, compresa la comunicazione in carta libera al Comune. Di fatto la dichiarazione va fatta solo per l’attività edilizia libera
– In caso di lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali, il singolo condòmino può beneficiare della detrazione anche se ha solo la certificazione dell’amministratore di condominio, con cui questi attesta: 1) di aver adempiuto tutti gli obblighi previsti per la detrazione; 2) di essere in possesso della documentazione originale; 3) la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione
– La documentazione originale indicata, sarà conservata dall’amministratore
– Nella dichiarazione dei redditi, i condòmini devono solo indicare il codice fiscale del condominio; i dati catastali sono riportati dall’amministratore nel quadro AC